Multe autovelox: Riferire nel verbale che l’apparecchio è stato debitamente omologato e revisionato non basta (sentenza) Importanti nuove indicazioni della Cassazione.
25 Giugno 2020(PressMoliLaz.) Roma, 25 Giu. Per la Cassazione, non è coperta da fede privilegiata l’annotazione dei verbalizzanti su omologazione e verifiche periodiche. L’onere della prova grava sulla P.A. Il verbale con cui si contesta al conducente di aver violato i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada non può limitarsi alla generica attestazione che l’autovelox è stato “debitamente omologato e revisionato”. In caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice dovrà accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Non è sufficiente, infatti, l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata. Inoltre, grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura di rilevazione automatica sia stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche.
Sono i principi che emergono da due ordinanze pubblicate il 18 giugno dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione e originate da opposizioni avverso verbali con cui era stata contestato ex art. 142 C.d.S. il superamento dei limiti di velocità.
Autovelox: il verbale non fa fede su omologazione e revisione
Per quanto riguarda la vicenda su cui si è soffermata l’ordinanza n. 11776/2020 (qui sotto allegata), il ricorrente ha censurato il giudice d’appello per aver riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione.
Nel cassare la sentenza impugnata, gli Ermellini ritengono che la dicitura non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015, alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Successivamente a tale sentenza è stato chiarito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Nel caso esaminato, giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.
Onere della prova
Nell’ordinanza n. 11869/2020 (qui sotto allegata), la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento emerso a seguito della citata pronuncia della Consulta per quanto riguarda l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.
Tale onere, nel giudizio di opposizione, grava sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5122/2011; n. 1921/2019).
Tale onere, inoltre, va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
Nel caso esaminato, ha sbagliato il Tribunale a ritenere sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox. L’Amministrazione, infatti, ha anche l’ulteriore onere di provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura e dunque l’effettuazione delle periodiche verifiche in tal senso.
Cassazione sentenza 11869 del 23 gennaio 2020