Sciopero Ryanair. al via azione collettiva del Movimento Consumatori contro la compagnia Movimento Consumatori assiste i passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto
17 Agosto 2018(PressMoliLaz) Campobasso, 17 ago. Lo sciopero del personale Ryanair del 25 e del 26 luglio, ha comportato disagi a decine di migliaia di passeggeri. La compagnia ha offerto “l’opportunità di essere riassegnati su un volo alternativo operante entro sette giorni prima o dopo il 25 e il 26 luglio” o in alternativa, la possibilità di ricevere “il rimborso integrale dei biglietti”.
Ma i passeggeri hanno ben altri diritti. Fino a poco tempo fa lo sciopero è sempre rientrato di diritto nella casistica delle “circostanze eccezionali” che esoneravano la compagnia aerea – in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo – dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, in primis l’indennizzo forfettario (compensazione pecuniaria), che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta. Dallo scorso aprile, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che, perché possa essere considerata una “circostanza eccezionale”, lo sciopero non deve essere inerente all’esercizio ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo. Le compagnie aeree possono quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale e, in quest’ottica, i rischi derivanti dalle conseguenze di decisioni da loro stesse assunte devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività aziendali. Ma quali sono, allora, i diritti spettanti ai passeggeri interessati dalla cancellazione o dal ritardo del volo? In caso di cancellazione la compagnia deve anzitutto offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (partenza sul primo volo disponibile). Se questo non accade, se cioè la compagnia si limita a rimborsare il biglietto senza proporre la riprotezione, il passeggero che abbia acquistato un nuovo biglietto (anche da un vettore diverso) ha il diritto di richiedere la differenza di prezzo tra quello rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.
I diritti dei passeggeri non si limitano a questi. Per conoscere quali altri misure di ristoro ti spettano e a quali condizioni RIVOLGITI A NOI!:
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