Frosinone: danno ambientale, rateizzate le sanzioni.
9 Novembre 2019(PressMolilaz) Frosinone, 09 nov. La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa alla indennità pecuniaria risarcitoria per il rilascio del permesso di costruire per i manufatti abusivamente realizzati con danno ai beni paesaggistici ed ambientali prevista all’art. 167 del D.Lg.vo n. 42/2004, con contestuale aggiornamento delle modalità di rateizzazione delle sanzioni.
Punto di partenza, il regolamento (approvato nel 2003 dal Consiglio comunale) per la determinazione dell’indennità pecuniaria risarcitoria da applicare per il rilascio del permesso di costruire per i manufatti abusivamente realizzati con danno ai beni paesaggistici ed ambientali. In particolare, venivano qui stabilite le modalità di pagamento dell’indennità risarcitoria determinata, prevedendo, in caso di importi superiori ad € 1.033,00 e su espressa domanda del debitore, la possibilità di rateizzazione delle somme in quattro rate trimestrali di pari importo con pagamento contestuale della prima rata.
In caso di mancato pagamento di quanto richiesto e/o dovuto, o di rate non corrisposte alle scadenze previste, veniva prevista l’attivazione della procedura inerente alla riscossione coattiva a mezzo di ruolo, con addebito degli interessi legali e rivalutazione monetaria in capo all’inadempiente debitore.
L’amministrazione Ottaviani, viste le richieste di rateizzazione del pagamento con un maggior numero di rate estinguibili in un arco temporale più esteso di quello previsto nel Regolamento vigente, e per venire incontro ai soggetti (persona fisica o giuridica) che si trovino in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ha quindi proceduto a rideterminare le modalità di rateizzazione degli importi sanzionatori per i procedimenti scaturiti in sanzioni inerenti al cosiddetto “Danno Ambientale”. La delibera ha quindi stabilito che per il pagamento dei proventi derivanti dalle infrazioni amministrative citate, su espressa e motivata istanza del trasgressore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo, può essere ammessa, con provvedimento espresso, la rateizzazione dei pagamenti. Queste le modalità: per importi fino a € 8.000,00 rimane valido il pagamento della prima rata pari ad 1/4 dell’importo complessivo entro giorni 30 dalla notifica della sanzione, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, e le altre da corrispondersi trimestralmente fino all’importo corrispondente.
Per importi compresi tra € 8.000,01 ed € 10.000, è ammessa la rateizzazione nella misura di 5 rate trimestrali di pari importo da pagarsi entro quindici mesi, con la prima rata pari ad 1/4 dell’importo complessivo entro giorni 30 dalla notifica della sanzione, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, e le altre da corrispondersi trimestralmente fino all’importo corrispondente.
Per importi compresi tra € 10.000,01 ed € 12.000, invece, è ammessa la rateizzazione nella misura di 6 rate trimestrali di pari importo da pagarsi entro diciotto mesi, con la prima rata pari ad 1/4 dell’importo complessivo entro giorni 30 dalla notifica della sanzione contestualmente alla richiesta di rateizzazione, e le altre da corrispondersi trimestralmente fino all’importo corrispondente.
Per importi compresi tra € 12.000,01 ed € 14.000, è ammessa la rateizzazione nella misura di 7 rate trimestrali di pari importo da pagarsi entro ventuno mesi, con la prima rata pari ad ¼ dell’importo complessivo entro giorni 30 dalla notifica della sanzione contestualmente alla richiesta di rateizzazione, e le altre da corrispondersi trimestralmente fino all’importo corrispondente.
Infine, per importi superiori ad € 14.000, è ammessa la rateizzazione nella misura di 8 rate trimestrali di pari importo da pagarsi entro ventiquattro mesi, con la prima rata pari ad 1/4 dell’importo complessivo entro giorni 30 dalla notifica della sanzione contestualmente alla richiesta di rateizzazione, e le altre da corrispondersi trimestralmente fino all’importo corrispondente. Per i soggetti in situazione di obiettiva difficoltà, a seguito di esplicita richiesta, sarà possibile accedere alle seguenti modalità di pagamento: per importi da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili, con I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00; per importi da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili, con I.S.E.E. non superiore ad € 25.000,00; per importi oltre € 3.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili, con I.S.E.E. non superiore ad € 32.000,00. Qualora il titolare o avente titolo dell’istanza di condono edilizio abbia necessità di definizione del procedimento, può sottoscrivere fideiussione assicurativa che garantisca l’importo pari alla somma ancora da versare compresi gli interessi legali e presentarlo all’Ente. In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate concesse, oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza stabilita previa diffida dell’ufficio, si procederà all’attivazione della procedura finalizzata alla riscossione coattiva o all’escussione della polizza fideiussoria senza alcun ulteriore preavviso. Sarà, inoltre, rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, a seguito di rilascio di Autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente competente, solo in seguito al deposito dell’attestazione di avvenuto versamento dell’ultima rata dell’indennità risarcitoria o di polizza fidejussoria a copertura degli importi rimanenti, ad esclusione della prima rata che deve essere corrisposta entro giorni 30 dalla notifica della sanzione.