L’ A.S.Re.M, proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza della validità delle autocertificazioni già rese dagli utenti per usufruire dell’esenzione del ticket Il differimento dei termini riguarda tutti i cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 31 marzo 2020
9 Settembre 2021(PressMoliLaz.) Campobasso, 09 Set. 21 L’azienda Sanitaria Molisana in ragione della situazione epidemiologica in atto, in osservanza delle disposizioni ministeriali emanate per contrastare l’emergenza Coronavirus e della necessità di portare a compimento le procedure di vaccinazione contro SARS-CoV-2/COVID-19, allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici della stessa Azienda Sanitaria Regionale del Molise A.S.Re.M, la Direzione Generale per la Salute con Determinazione n. 91 del 02/09/2021 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza della validità delle autocertificazioni già rese dagli utenti per usufruire dell’esenzione del ticket.
Il differimento dei termini di cui sopra riguarda tutti i cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 31 marzo 2020, con riferimento ai seguenti codici:
Codice E01 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;
Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020; –
Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico) in possesso di idonea autocertificazione valida sino al 31 marzo 2020;
Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico); in caso di eventuale perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione, l’assistito è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all’A.S.Re.M. tramite i consueti canali (email, comunicazione telefonica etc.).