Mantenimento figli: l’impossibilità va provata non basta la disoccupazione Non basta l'iscrizione alle liste di disoccupazione o dormire in un alloggio gratuito del Comune, il padre che fa lavori saltuari deve dimostrare la impossibilità oggettiva persistente e incolpevole a mantenere le figlie

7 Novembre 2022 0 Di

(PressMoliLaz) 07 nov 22 Condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che fa gravare questo onore sulla madre e non dimostra la sua impossibilità a mantenere le figlie. Non basta essere iscritti alle liste di disoccupazione o avere l’aiuto del Comune, tanto più che l’uomo non ha mai chiesto al Giudice di diminuire il contributo. L’impossibilità di provvedere all’assistenza che, se non adempiuta, comporta le responsabilità di cui all’art. 570 c.p comma 2, deve essere persistente, oggettiva e incolpevole. Concetti importanti ribaditi dalla sentenza della Cassazione n. 40553/2022 (sotto allegata).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Un padre viene condannato in sede di appello per il reato di cui all’art. 570 comma 2, che punisce la violazione degli obblighi familiari perché lo stesso ha fatto mancare il mantenimento alle figlie minori.

L’impossibilità al mantenimento va dimostrata

L’uomo a mezzo difensore si oppone alla decisione, ritenendo di aver dimostrato l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie, ma la Cassazione non accoglie le giustificazioni dell’uomo ribadendo che la condizione d’impossibilità all’adempimento deve essere dimostrata, onere a cui lo stesso però non ha provveduto. Non basta infatti essere iscritti nelle liste di disoccupazione, la natura precaria dei lavori svolti e l’alloggio gratuito fornito dal Comune a giustificare l’inadempimento.

In sede di merito è infatti emerso che lo stesso si è sottratto per tutto il periodo contestato nel capo d’imputazione all’obbligo di mantenimento delle figlie, che quindi ha gravato interamente sulla madre, che i documenti addotti a sostegno della sua incapacità a provvedere sono stati ritenuti irrilevanti perché riferite ad epoca diversa rispetta a quella dell’imputazione e che lo stesso non ha mai chiesto al giudice di diminuire l’onere verso le figlie, che nel tempo è perfino aumentato.
Ricorda la Cassazione che l’incapacità economica dell’obbligato rileva come impossibilità a provvedere agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p solo se oggettiva, persistente e incolpevole e che incombe comunque sull’obbligato imitare tale condizione.

Non basta quindi la presentazione di mera documentazione formale dello stato di disoccupazione o la generica allegazione di difficoltà economiche. L’indimostrata incapacità economica dell’imputato impediscono la concessione della sospensione condizionale della pena e di ogni attenuante.