Mancati riposi condannata l’ Asrem a risarcire il medico
2 Aprile 2024
(PressMoliLaz) Campobasso, 02 Apr 24 Con recente sentenza pubblicata il 28/03/2024 il Tribunale di Larino-Sez. Lavoro, ha nuovamente condannato la ASREM a risarcire il medico, difeso dall’avv. Luca Damiano del foro di Vasto, per il mancato godimento dei riposi.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della Asrem al risarcimento del danno derivante dal mancato riposo sofferto, a seguito di turni di reperibilità cd. attiva nonché di attività lavorativa protrattasi nel giorno di riposo, coincidente con la domenica, ovvero in giorni festivi, con conseguente perdita del riposo compensativo settimanale.
Egli, infatti, ha allegato di aver prestato servizio di pronta disponibilità cd. attiva nei giorni indicati nei relativi estratti dei cartellini marcatempo con il codice timbratura 091, nonché di aver espletato attività lavorativa settimanale senza il relativo riposo, come riportato, ancora una volta, nel prospetto ricavato dai cartellini.
Nella sentenza si legge come la Suprema Corte, confrontarsi con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sulla nozione di “orario di lavoro” di cui all’art. 2 della direttiva 93/104/CE (modificata dalla direttiva 2000/34/CE), poi codificata dalla direttiva 2003/88/CE, ha rimeditato l’orientamento espresso con riguardo alla cd. reperibilità passiva, affermando il principio di diritto per cui “il servizio di pronta disponibilità prestato dal dirigente medico in giorno festivo- sulla base del CCNL 5 dicembre 1996, art. 20, e del CCNL 3 novembre 2005, art. 17, – obbliga la azienda sanitaria alla concessione del riposo compensativo, indipendentemente dalla domanda del dipendente, se esso- in relazione al vincolo derivante, da un punto di vista geografico e temporale, dalla disciplina aziendale sull’obbligo di essere fisicamente presente nel luogo di lavoro- limita in modo oggettivo le possibilità del dirigente medico di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali”
Quanto invece al mancato riposo settimanale, in tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Cass. sez. lav., 12/01/2024, n.1350, a seguire testualmente riportata) ha fissato i seguenti principi: la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche – qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino – lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all’art. 2087 c.c.) del lavoratore.
La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019).