Stilato un vadedecum per la tutela dei dati personali degli alunni riguardo foto o video

29 Settembre 2024 0 Di

 

 

 

 

(PressMoliLaz) 29 Set 24 L’anno scolastico è iniziato e, puntualmente, i genitori hanno scattato foto dei loro figli, così come scatteranno e filmeranno le gite e le recite. Ebbene, il Garante per la tutela dei dati personali ha inteso ricordare a genitori e corpo docente le principali regole cui dovranno attenersi, di seguito qui riportate e più diffusamente esplicitate in un vademecum ed in una sezione FAQ disponibili sul sito del Garante.

Il primo giorno di scuola, la recita di Natale e le varie gite possono essere documentate e ricordate tramite foto e filmati, purché destinati ad un contesto familiare o amicale. La loro diffusione in rete, sui social o tramite WhatsApp è consentita esclusivamente previo consenso degli esercenti la potestà genitoriale dei minori raffigurati, ovvero degli adulti ripresi (studenti maggiorenni, insegnanti, personale ausiliario, ecc.).

Qualora uno studente decidesse di registrare la lezione, potrà farlo purché il contenuto sia utilizzato soltanto per ragioni di studio. La sua diffusione dovrà essere autorizzata dai docenti, dagli studenti maggiorenni e dai genitori di quelli minorenni.

Tale ipotesi è vietata. Essa infatti riprodurrebbe dinamiche di classe e, pertanto, raccoglierebbe anche dati c.d. particolari, soprattutto se in aula sono presenti alunni con disturbi dell’apprendimento e/o diversamente abili.

Il corpo docente può richiedere agli alunni di descrivere il loro contesto personale e familiare. Qualora il compito dovesse essere letto in classe, il docente dovrà evitare la lettura di quei passaggi contenenti informazioni sensibili, trovando il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e riservatezza. In caso di narrazione orale, nel porre le domande al minore il docente dovrà sempre tenere in considerazione le possibili conseguenze delle informazioni chieste al bambino e, quindi, rese conoscibili agli altri alunni.

Vi è obbligo di registro elettronico a sezioni separate. L’ammissione o meno alla classe successiva deve essere inserita in quella sezione del registro accessibile ai soli componenti della singola classe. I voti devono invece essere inseriti in quella sezione del registro accessibile esclusivamente al singolo interessato. In caso l’istituto non fosse in possesso del registro elettronico, è consentita l’affissione di cartelloni informativi purché questi non riportino informazioni circa le prove differenziate cui sono stati sottoposti gli studenti diversamente abili e/o con difficoltà dell’apprendimento.

• Foto: 123rf.com

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