Qualora uno studente decidesse di registrare la lezione, potrà farlo purché il contenuto sia utilizzato soltanto per ragioni di studio. La sua diffusione dovrà essere autorizzata dai docenti, dagli studenti maggiorenni e dai genitori di quelli minorenni.
Tale ipotesi è vietata. Essa infatti riprodurrebbe dinamiche di classe e, pertanto, raccoglierebbe anche dati c.d. particolari, soprattutto se in aula sono presenti alunni con disturbi dell’apprendimento e/o diversamente abili.
Il corpo docente può richiedere agli alunni di descrivere il loro contesto personale e familiare. Qualora il compito dovesse essere letto in classe, il docente dovrà evitare la lettura di quei passaggi contenenti informazioni sensibili, trovando il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e riservatezza. In caso di narrazione orale, nel porre le domande al minore il docente dovrà sempre tenere in considerazione le possibili conseguenze delle informazioni chieste al bambino e, quindi, rese conoscibili agli altri alunni.
Vi è obbligo di registro elettronico a sezioni separate. L’ammissione o meno alla classe successiva deve essere inserita in quella sezione del registro accessibile ai soli componenti della singola classe. I voti devono invece essere inseriti in quella sezione del registro accessibile esclusivamente al singolo interessato. In caso l’istituto non fosse in possesso del registro elettronico, è consentita l’affissione di cartelloni informativi purché questi non riportino informazioni circa le prove differenziate cui sono stati sottoposti gli studenti diversamente abili e/o con difficoltà dell’apprendimento.
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