Coronavirus: proroga delle scadenze, cosa c’è da sapere
29 Marzo 2020(PressMolIlaz) Roma, 29 mar. Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni.
Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
Per quanto riguarda la validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.
La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
È stata prorogata la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Ecco alcuni esempi:
le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
l’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.
Il ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
Per le polizze assicurative in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.
La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.
Da sottolineare poi che tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Tutti i certificali, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Quindi, tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020.
La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020.