Avvocati: non basta la buona fede per evitare l’illecito Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che l'illecito disciplinare non è scrutinato dall'asserita buona fede
25 Settembre 2024“L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione”. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 132/2024 pubblicata il 6 agosto sul sito del Codice deontologico.
A ricorrere al CNF è un avvocato sanzionato dal CDD di Bologna con la sospensione dall’esercizio della professione per un anno per una serie di violazioni deontologiche facenti capo a due procedimenti.
Il Consiglio ritiene non esservi luogo a provvedimento disciplinare relativamente ad uno dei procedimenti disciplinari, per cui riduce la sanzione inflitta nella sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due.