Multe autovelox: l’omologazione del dispositivo va provata (all. sentenza) Ennesimo tribunale che accoglie i ricorsi. E’ la volta di quello di Asti
8 Novembre 2024
(PressMoliLaz.) Roma, 08.11.24 Non si fermano più le sentenze dei vari tribunali italiani favorevoli ai ricorrenti che ricevono multe dai vari comuni sparsi nello stivale per gli autovelox non omologati. E’ la volta del tribunale di Asti che anch’esso annulla il verbale per la mancata presentazione della documentazione attestante l’omologazione del dispositivo utilizzato.
Quindi ancora un verbale annullato per la mancata presentazione della documentazione che attestava l’omologazione del dispositivo utilizzato per rilevare la velocità delle auto.
È successo al Tribunale di Asti, al quale aveva fatto appello la Comunità delle colline tra Langhe e Monferrato contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace. Nella vicenda l’automobilista al quale era stata elevata la sanzione era assistito dalla Globoconsumatori ODV.
Tale sentenza affermava come la documentazione “non poteva essere sostituita dall’approvazione al Ministero delle Infrastrutture, in quanto inidonea ad attestare le caratteristiche dell’apparecchio richieste dal regolamento”.
Anche per il giudice del Tribunale tale motivazione è condivisibile, tanto da ritenere infondato il ricorso proposto.
I due procedimenti di approvazione e omologazione, si legge nella sentenza 622/2024 (qui allegata allegato sentenza Trib Asti n.622-24), sono diversi per caratteristiche, natura e finalità diverse.
«L’omologazione ministeriale, scrive il Giudice, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento».
È ancora una volta il giudice a rimarcare come anche l’art. 45, comma 6 del Codice della strada «non opera un’equiparazione tra approvazione e omologazione, ma, al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale».
Per questi motivi l’appello viene ritenuto infondato e dunque è confermata la sentenza di primo grado.
(Fonte studiocataldi e globoconsumatori)